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Associazione di
Promozione Sociale
“AeneA”
Art. 1 - Denominazione
1. è costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione
Italiana, della legge n.383 del 7 dicembre 2000, del Codice Civile, dal Regolamento
Regione Campania n. 7/2011, e della normativa in materia, l’Associazione di
Promozione Sociale denominata “AeneA”[1],
più avanti chiamata per brevità Associazione.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire
utili neanche in modo indiretto[2].
3. Per il perseguimento dei fini istituzionali l'associazione si
avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati, ai quali possono eventualmente essere
rimborsate, dall'associazione medesima, le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata.
Art. 2 - Sede
1. L’Associazione ha sede legale in Napoli (NA), via Luca
Giordano 26.
2. L’Assemblea straordinaria può istituire modifiche della sede
primaria, sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni
località. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
3. L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla
normativa per l’ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento
dell’ente morale.
Art. 3 - Finalità
1. L'associazione
nasce per svolgere attività di utilità sociale e valenza collettiva, promuovendo
iniziative, progetti culturali, educativi e formativi per la fruizione, tutela
e la valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, archivistico,
culturale, storico, etno-antropologico, ambientale e naturalistico del
territorio locale e nazionale[3].
2. L’Associazione
si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso:
a) Edizione
di pubblicazioni, giornali riviste e ogni altro strumento utile strettamente
legato all’oggetto sociale, al fine di informare gli associati e terzi delle
attività svolte e dei risultati delle ricerche;
b) Manifestazioni,
spettacoli, esposizioni, mostre, fiere, serate a tema, proiezioni ed altre
iniziative;
c) Concorsi,
conferenze, convegni e dibattiti;
d) Scambi
artistici nazionali e internazionali;
e) Iniziative
intese a promuovere lo sviluppo turistico e ricreativo;
f) Organizzazione di escursioni e viaggi
nei limiti consentiti dalla legge 383/2000 e dalle altre leggi vigenti in
materia;
g) Realizzazione
di materiale audio/video a fini didattici;
h) Promozione
di una rete di collaborazione tra privati, enti, associazioni, organizzazioni,
cooperative ed imprese, locali e internazionali, operanti con i medesimi
obiettivi e favorendo la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i soci;
i) Promuovere, inoltre, ogni iniziativa di
volta in volta ritenuta idonea agli scopi dell’associazione.
Art. 4 - La durata
1.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 - I mezzi economici[4]
1. L’associazione trae le
risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi
degli associati;
b) eredità, donazioni e
legati;
c) contributi dello Stato,
delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari;
d) contributi dell’Unione
europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali
degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre
entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
sociale.
2. I beni ricevuti e le
rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente
destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e
dallo statuto. I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme
che prevedano la corresponsione di un interesse.
3. L’avanzo di gestione non
può essere reinvestito in attività diverse da quelle istituzionali[5].
Art. 6 - I soci
1. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri. L’ordinamento
interno è ispirato a princěpi di democrazia e uguaglianza[6].
Sono ammessi a partecipare all’Associazione di Promozione Sociale tutte le
persone fisiche e giuridiche, che:
·
Accettano gli articoli dello statuto e
del regolamento interno;
·
Condividono gli scopi dell’Associazione;
· Si impegnano a dedicare una parte del
loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.
2. Due sono le categorie di soci:
·
Soci fondatori: sono coloro che hanno
costituito l’Associazione;
· Soci effettivi: sono coloro che hanno
chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo.
3. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
4. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale. L’ammontare
della quota annuale viene stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del
bilancio.
5. L’Associazione svolge la propria attività grazie alla
collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati.
Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l’Associazione ha la possibilità di
ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni
professionali autonome.
Art. 7 - La domanda di ammissione
1. Il Comitato direttivo è l’organo competente a deliberare sulle
domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve
essere realizzata con le seguenti modalità:
a) Redatta per iscritto;
b) Indirizzata al Comitato direttivo.
2. La domanda di adesione deve contenere le generalità complete
del socio. Il diniego va motivato dal Comitato direttivo. Dal momento
dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale
associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di
bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti
emanati.
3. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
4. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 8 - Diritti dei soci
1. I soci aderenti all’Associazione hanno diritto come previsto
dalle leggi e dal presente statuto:
· Di eleggere gli organi sociali;
· Di essere eletti negli stessi organi sociali;
· Di informazione e di controllo.
2. L’Associazione svolge in modo prevalente la propria attività
con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle
delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell’Associazione.
4. Tutti i soci hanno diritto di voto con esclusione di eventuali
soci onorari.
Art. 9 - I doveri dei soci
1. I membri dell’Associazione di Promozione Sociale svolgeranno
la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo volontario e gratuito
e in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
2. Il comportamento dell’associato sia nei confronti degli altri
aderenti sia all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di
solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà,
probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel
presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 10 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità
del socio[7]
1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
·
Per dimissioni volontarie da comunicarsi
per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno;
·
Per recesso da comunicare per iscritto al
Comitato direttivo;
· Per decadenza cioè per la violazione dei
requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti
in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato
direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in
contraddittorio tra le parti interessate;
·
Per delibera di esclusione da parte degli
organi competenti quando il socio:
a) non osservi le disposizioni dello
statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) non adempia senza giustificato
motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
c) danneggi in qualunque modo con il
suo operato l’Associazione;
·
Per ritardato pagamento della quota
associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
·
Per decesso;
·
Per indegnità (l’indegnità verrà
riconosciuta dall’Assemblea dei soci).
2. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere
all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi
versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
3. Il recesso del socio dall’Associazione di Promozione Sociale
deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al
Presidente.
4. L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e
deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle
motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea
soci nella prima riunione utile.
Art. 11 - Gli organi sociali
1. Gli organi dell’Associazione sono:
·
L’Assemblea dei soci;
·
Il Comitato direttivo;
·
Il Presidente;
·
Il
Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall’Assemblea;
·
Il
Collegio dei Probiviri, se eletto dall’Assemblea
2. Sono eleggibili, tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale. Le cariche sociali sono tutte elettive e assunte senza aver
diritto ad alcuna retribuzione[8].
Art. 12 - L’Assemblea
1. L’organo sovrano dell’Associazione di Promozione Sociale è
rappresentato dall’Assemblea dei soci.
2. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci dell’Associazione
di Promozione Sociale in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L’Assemblea è convocata:
·
Almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’Associazione o dal Vice Presidente;
·
Mediante avviso scritto da inviare con
lettera semplice o email agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato
per l’adunanza. L’avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni
prima dell’adunanza dei soci.
· Nelle lettere di convocazione vanno
riportati il giorno, il luogo, l’ora dell’Assemblea e l’elenco degli argomenti
da discutere.
4. L’Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo
delegato nominato tra i membri del direttivo. Il Presidente deve constatare la
regolarità delle deleghe e il diritto di partecipare all’Assemblea.
5. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Comitato direttivo
lo ritiene necessario e quando la richiede almeno un decimo dei soci.
6. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 13 - L’Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
·
Eleggere il Comitato direttivo;
·
Stabilire gli indirizzi e le direttive
generali dell’Associazione;
· Pronunciarsi su ogni argomento venga
sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
·
Proporre iniziative
indicandone modalità e supporti organizzativi;
·
Approvare il bilancio consuntivo e
preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
·
Fissare annualmente l’importo della quota
sociale di adesione;
·
Ratificare le esclusioni dei soci
deliberate dal Comitato direttivo;
·
Approvare il programma annuale
dell’Associazione.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto
palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle
persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno[9].
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola
delega in sostituzione di un socio. Le discussioni e le deliberazioni
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene
redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente
nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore e
trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede
dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e
chiederne, a proprie spese, una copia.
Art. 14 - L’Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea in seduta straordinaria:
·
Delibera le modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con
decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
·
Decide in ordine allo scioglimento
dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo
quanto disposto successivamente;
·
Delibera sulla proroga della durata
dell’Organizzazione;
·
Nomina il liquidatore.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del
Presidente dell’Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede
dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
3. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee,
di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il
pagamento della quota, ad esclusione di eventuali soci onorari.
Art. 15 - Il Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un
massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in
carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo
svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi,
eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.
3. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a
maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità
dei voti, prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato direttivo:
·
Eleggere il Presidente;
·
Compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione;
·
Redige e presenta all’Assemblea il
rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
· Redige e presenta all’Assemblea il
bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
·
Ammette i nuovi soci;
·
Esclude i soci salva successiva ratifica
dell’Assemblea ai sensi del presente statuto.
5. Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite
quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 16 - Il Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di
fronte alle autorità, presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea[10].
2. Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci e il Comitato
direttivo in seduta ordinaria e straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. L’Assemblea ordinaria può nominare, uno o più Revisori dei
Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità
contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione,
di verificare il bilancio per poi riferire all’Assemblea in sede di
approvazione.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.
3. I Revisori partecipano di diritto all’Assemblea dei soci e
possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Il Collegio dei Probiviri
1.
L’Assemblea
ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti,
scegliendo tra persone, che abbiano competenza ed esperienza in campo
associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e
motivata, tutte le controversie insorte tra i soci, tra questi e l’Associazione
o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2.
Il
Collegio, dura in carica tre anni,
giudica secondo equità e senza formalità di procedura.
Art. 19 - Bilancio
1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di marzo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio
consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le
quote associative. Il Comitato predispone il bilancio consuntivo che contiene
le entrate e le spese relative ad una annualità e l’Assemblea ordinaria lo
approva entro il 31 marzo dell’anno successivo; il bilancio consuntivo deve
essere depositato nella sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea,
affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio
per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione,
né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All’Assemblea il Presidente
espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività
prevista per l’anno in corso.
Art. 20 - Modifiche statutarie
1. Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due
terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti.
2. Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto
con gli scopi sociali, con l’eventuale regolamento interno e con le
disposizioni della legge italiana.
Art. 21 - Scioglimento dell’Associazione
1. L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati[11].
2. L’Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento
dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di
pubblica utilità a favore di Associazioni che perseguono fini di utilità
sociale[12].
Art. 22 - Norme finali
1. Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel
presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e
nelle leggi vigenti in materia.
[1] Art. 3 n. 1, lett. a - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione
Sociale
[2] Art. 3 n. 1, lett. d - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione
Sociale
[3] Art. 3 n. 1, lett. b - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione
Sociale
[4] Art. 4 n. 1 - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[5] Art. 3 n. 1, lett. e - legge n.
383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[6] Art. 3 n. 1, lett. f - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione
Sociale
[7] Art. 3 n. 1, lett. g - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[8] Art. 3 n. 1, lett. f - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione
Sociale
[9] Art. 3 n. 1, lett. h - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione
Sociale
[10] Art. 3 n. 1, lett. c - legge n.
383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[11] Art. 3 n. 1, lett. i - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione
Sociale
[12] Art. 3 n. 1, lett. l - legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione
Sociale