Art. 1 – Denominazione
1. è costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della legge n.383 del 7 dicembre 2000, del Codice Civile, dal Regolamento Regione Campania n. 7/2011, e della normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “AeneA”[1], più avanti chiamata per brevità Associazione.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neanche in modo indiretto[2].
3. Per il perseguimento dei fini istituzionali l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono eventualmente essere rimborsate, dall’associazione medesima, le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Art. 2 – Sede
1. L’Associazione ha sede legale in Napoli (NA), via Luca Giordano 26.
2. L’Assemblea straordinaria può istituire modifiche della sede primaria, sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
3. L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell’ente morale.
Art. 3 – Finalità
1. L’associazione nasce per svolgere attività di utilità sociale e valenza collettiva, promuovendo iniziative, progetti culturali, educativi e formativi per la fruizione, tutela e la valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, archivistico, culturale, storico, etno-antropologico, ambientale e naturalistico del territorio locale e nazionale[3].
2. L’Associazione si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso:
a) Edizione di pubblicazioni, giornali riviste e ogni altro strumento utile strettamente legato all’oggetto sociale, al fine di informare gli associati e terzi delle attività svolte e dei risultati delle ricerche;
b) Manifestazioni, spettacoli, esposizioni, mostre, fiere, serate a tema, proiezioni ed altre iniziative;
c) Concorsi, conferenze, convegni e dibattiti;
d) Scambi artistici nazionali e internazionali;
e) Iniziative intese a promuovere lo sviluppo turistico e ricreativo;
f) Organizzazione di escursioni e viaggi nei limiti consentiti dalla legge 383/2000 e dalle altre leggi vigenti in materia;
g) Realizzazione di materiale audio/video a fini didattici;
h) Promozione di una rete di collaborazione tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese, locali e internazionali, operanti con i medesimi obiettivi e favorendo la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i soci;
i) Promuovere, inoltre, ogni iniziativa di volta in volta ritenuta idonea agli scopi dell’associazione.
Art. 4 – La durata
1. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 – I mezzi economici[4]
1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
3. L’avanzo di gestione non può essere reinvestito in attività diverse da quelle istituzionali[5].
Art. 6 – I soci
1. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri. L’ordinamento interno è ispirato a princìpi di democrazia e uguaglianza[6]. Sono ammessi a partecipare all’Associazione di Promozione Sociale tutte le persone fisiche e giuridiche, che:
· Accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
· Condividono gli scopi dell’Associazione;
· Si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.
2. Due sono le categorie di soci:
· Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione;
· Soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo.
3. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
4. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale. L’ammontare della quota annuale viene stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
5. L’Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l’Associazione ha la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.
Art. 7 – La domanda di ammissione
1. Il Comitato direttivo è l’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:
a) Redatta per iscritto;
b) Indirizzata al Comitato direttivo.
2. La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio. Il diniego va motivato dal Comitato direttivo. Dal momento dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
3. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
4. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 8 – Diritti dei soci
1. I soci aderenti all’Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:
· Di eleggere gli organi sociali;
· Di essere eletti negli stessi organi sociali;
· Di informazione e di controllo.
2. L’Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell’Associazione.
4. Tutti i soci hanno diritto di voto con esclusione di eventuali soci onorari.
Art. 9 – I doveri dei soci
1. I membri dell’Associazione di Promozione Sociale svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo volontario e gratuito e in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
2. Il comportamento dell’associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 10 – Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio[7]
1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
· Per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno;
· Per recesso da comunicare per iscritto al Comitato direttivo;
· Per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
· Per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Associazione;
· Per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
· Per decesso;
· Per indegnità (l’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei soci).
2. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
3. Il recesso del socio dall’Associazione di Promozione Sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Presidente.
4. L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea soci nella prima riunione utile.
Art. 11 – Gli organi sociali
1. Gli organi dell’Associazione sono:
· L’Assemblea dei soci;
· Il Comitato direttivo;
· Il Presidente;
· Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall’Assemblea;
· Il Collegio dei Probiviri, se eletto dall’Assemblea
2. Sono eleggibili, tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Le cariche sociali sono tutte elettive e assunte senza aver diritto ad alcuna retribuzione[8].
Art. 12 – L’Assemblea
1. L’organo sovrano dell’Associazione di Promozione Sociale è rappresentato dall’Assemblea dei soci.
2. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci dell’Associazione di Promozione Sociale in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L’Assemblea è convocata:
· Almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o dal Vice Presidente;
· Mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o email agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell’adunanza dei soci.
· Nelle lettere di convocazione vanno riportati il giorno, il luogo, l’ora dell’Assemblea e l’elenco degli argomenti da discutere.
4. L’Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo. Il Presidente deve constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di partecipare all’Assemblea.
5. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario e quando la richiede almeno un decimo dei soci.
6. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 13 – L’Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
· Eleggere il Comitato direttivo;
· Stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
· Pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
· Proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
· Approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
· Fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
· Ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
· Approvare il programma annuale dell’Associazione.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno[9]. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Art. 14 – L’Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea in seduta straordinaria:
· Delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
· Decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto successivamente;
· Delibera sulla proroga della durata dell’Organizzazione;
· Nomina il liquidatore.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
3. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, ad esclusione di eventuali soci onorari.
Art. 15 – Il Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.
3. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato direttivo:
· Eleggere il Presidente;
· Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
· Redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
· Redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
· Ammette i nuovi soci;
· Esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi del presente statuto.
5. Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 16 – Il Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte alle autorità, presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea[10].
2. Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci e il Comitato direttivo in seduta ordinaria e straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. L’Assemblea ordinaria può nominare, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.
3. I Revisori partecipano di diritto all’Assemblea dei soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri
1. L’Assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2. Il Collegio, dura in carica tre anni, giudica secondo equità e senza formalità di procedura.
Art. 19 – Bilancio
1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Comitato predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad una annualità e l’Assemblea ordinaria lo approva entro il 31 marzo dell’anno successivo; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
Art. 20 – Modifiche statutarie
1. Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
2. Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con l’eventuale regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.
Art. 21 – Scioglimento dell’Associazione
1. L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati[11].
2. L’Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni che perseguono fini di utilità sociale[12].
Art. 22 – Norme finali
1. Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
[1] Art. 3 n. 1, lett. a – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[2] Art. 3 n. 1, lett. d – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[3] Art. 3 n. 1, lett. b – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[4] Art. 4 n. 1 – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[5] Art. 3 n. 1, lett. e – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[6] Art. 3 n. 1, lett. f – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[7] Art. 3 n. 1, lett. g – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[8] Art. 3 n. 1, lett. f – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[9] Art. 3 n. 1, lett. h – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[10] Art. 3 n. 1, lett. c – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[11] Art. 3 n. 1, lett. i – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale
[12] Art. 3 n. 1, lett. l – legge n. 383/2000 Associazioni di Promozione Sociale